La Cassazione opera una distinguo sulle spese universitarie per i figli
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34100 del 12 novembre 2021, ha confermato che le spese per le tasse universitarie, per le rette di collegio e per i libri di studio non possono essere qualificate come “straordinarie” perché, pur presentando il carattere della rilevanza, non presentano i caratteri della imprevedibilità e straordinarietà richieste per ritenerle tali, ma, anzi, sono quantificabili in anticipo.
A tal proposito, la giurisprudenza ha operato una distinzione tra: a) gli esborsi diretti a soddisfare i bisogni ordinari del figlio, le cui caratteristiche sono la certezza e la prevedibilità, anche a distanza di tempo, come appunto le spese universitarie; tali spese sono integrative dell’assegno di mantenimento e sono fondate sul titolo giudiziale contenente la condanna alla corresponsione del contributo al mantenimento e per la loro refusione è sufficiente l’allegazione; b) le spese c.d. “straordinarie” sono invece «imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento» e per la loro azionabilità occorre l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento, non essendo sufficiente il titolo giudiziale contenente al condanna al pagamento dell’assegno di mantenimento.
Lo Studio Legale de Belvis è consapevole che le spese straordinarie per i figli costituiscono spesso una voce di contrasto nelle vicende famigliari e saprà aiutarvi nella risoluzione delle problematiche ad esse connesse.
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