Il nostro ordinamento, all’articolo 262 primo comma del codice civile, dispone espressamente che “se il riconoscimento del figlio è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio assume il cognome del padre”, facendo quasi sembrare che la legge italiana preferisca il cognome del padre a quello della madre. Infatti, anche quando i genitori attribuiscono al figlio entrambi i cognomi, quello paterno è sempre stato anteposto a quello materno.

Ora pare che i tempi siano cambiati. Il 14 gennaio scorso la Corte Costituzionale ha informato che il Tribunale di Bolzano aveva sollevato una questione di costituzionalità in relazione alla formulazione delle norme che disciplinano l’attribuzione del cognome, e di recente, riunitasi in Camera di Consiglio, ha vagliato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di merito. In particolare, la norma sottoposta all’esame della Corte è stata quella che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in assenza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori.

In attesa della pubblicazione della sentenza, l’Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte Costituzionale ha informato che le norme sopra citate sono state dichiarate illegittime in quanto in netto contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della CEDU.

Secondo la Corte Costituzionale, infatti, le norme che attribuiscono automaticamente il cognome paterno sono non solo discriminatorie, ma anche lesive dell’identità del figlio. Inoltre, nel rispetto del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta del cognome del figlio, elemento sostanziale dell’identità personale di ogni individuo.

La regola sancita dalla Corte Costituzionale diventerebbe quella che il figlio  – anche adottivo – assuma il cognome di entrambi i genitori (anche, quindi, anteponendo quello materno al paterno, ma con obbligo di menzione anche di quello paterno), salvo che essi di comune accordo decidano di attribuire solo il cognome di uno dei genitori.

Non c’è dubbio che una tale decisione nei prossimi mesi solleverà non pochi problemi al Legislatore, chiamato a regolare tutti gli aspetti connessi alla decisione della Corte Costituzionale, oltre che agli interessi dei privati cittadini, investiti da una novità di importanza “storica”.