Altre aree di attività

Altre materie oggetto di specifico approfondimento
da parte dello Studio

CONTRATTUALISTICA

La contrattualistica è quella parte del Diritto Civile che si occupa del diritto delle obbligazioni e dei contratti. Un contratto redatto male, specie in tema di acquisto di immobili, può essere fonte di innumerevoli equivoci, dando origine a lunghe, improduttive, dannose e costose cause. L’assistenza di un avvocato durante la fase contrattuale consente di avviare un rapporto d’affari con maggiore sicurezza e tranquillità, potendosi intravedere sin da subito eventuali riserve o “trappole” foriere di intoppi e problematiche successive. Sotto il profilo strettamente operativo, lo Studio fornisce la necessaria assistenza e consulenza legale in tutte le fasi della dinamica contrattuale.

DIRITTO DELLE SOCIETA’

Il Diritto Societario è l’esercizio in forma collettiva dell’impresa. Regolamenta la formazione, la gestione e lo scioglimento di strutture societarie. L’attività economica può essere formata dall’unione di più persone, enti pubblici o societari, allo scopo di raggiungere un fine comune con la collaborazione di tutti i soci e la messa in comune di un patrimonio. Lo Studio assicura ai propri clienti un’assistenza tecnica e puntuale in tutte le fasi della vicenda societaria, dalla nascita alla cessione dell’impresa.

locazione/condominio

La locazione costituisce il contratto con il quale una parte, detta locatore, si obbliga a permettere a un altro soggetto, conduttore o locatario, l’utilizzo di una cosa per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo, la cosiddetta “pigione”, o canone. L’attività di assistenza e consulenza legale prestata dallo Studio riguarda, direttamente o incidentalmente, il contratto di locazione: la redazione di contratti di locazione ad uso commerciale e ad uso abitativo, gestione delle procedure di sfratto per morosità e per finita locazione, gestione della procedura di licenza per finita locazione con l’esecuzione dello sfratto, richiesta danni connesse all’utilizzo del bene locato. La materia si estende anche a figure analoghe, quali il comodato, il diritto di abitazione, l’usufrutto e altri diritti reali o di godimento. Una materia più viva che mai, atteso il largo utilizzo dei trasferimenti e degli affitti immobiliari come cardine di investimenti e di rendite vitalizie, anche all’interno della famiglia, che sembra non conoscere crisi.
Lo Studio Legale de Belvis opera anche nel campo del Diritto Condominiale fornendo assistenza nella fase giudiziale, stragiudiziale e contrattuale, tra privati condòmini, interi condomìni e/o amministratori di condominio. Occuparsi di diritto condominiale significa possedere un’approfondita conoscenza delle leggi che regolano la materia, ma, soprattutto, della copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito, che è in continua evoluzione, motivo per cui lo Studio legale de Belvis cura con particolare attenzione anche ogni doveroso aggiornamento professionale.

negoziazione assistita e mediazione

La negoziazione assistita è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D.L. 132/2014, che riconosce efficacia esecutiva alla classica transazione tra avvocati, che è sempre esistita. Diviene, quindi, un metodo alternativo di risoluzione delle controversie, anche in ambito famigliare, al fine di snellire i procedimenti civili e alleggerire il lavoro dei Tribunali.

La legge prevede che la negoziazione assistita sia obbligatoria e preventiva, e condizione di procedibilità della eventuale successiva domanda giudiziale, in materia di danni da circolazione stradale e natanti e per tutte le altre materie in tema di pagamento di somme sino a 50.000 Euro; in tutti gli altri casi, comprese le controversie familiari, resta una mera facoltà delle parti.

Al fine di espletare la mediazione assistita, gli avvocati devono obbligatoriamente informare il cliente, al momento del conferimento dell’ incarico, della possibilità di risolvere la controversia attraverso la negoziazione assistita; a tale scopo, gli stessi dovranno formulare un invito alla controparte in cui, una volta delimitato l’oggetto della controversia, si chieda se la stessa voglia o meno aderire alla negoziazione al fine di risolvere la controversia. Una volta accettato l’invito, gli avvocati dovranno predisporre la convenzione di negoziazione, un vero e proprio contratto con il quali le parti si impegnano a risolvere l’insorta controversia e di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole il conflitto nel termine di tre mesi, prorogabile di trenta giorni su accordo tra le parti.

Alle fine sarà eventualmente stilato un accordo di conciliazione, che risolve la lite secondo le clausole negoziate dagli avvocati, con efficacia esecutiva tra le parti.

La mediazione, invece, è stata introdotta con il D.L. 28/2010 e la si attiva con la richiesta di mediazione ad un organismo di mediazione che sia iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il procedimento prevede una durata massima di tre mesi ed è competente un organismo che abbia una propria sede nel luogo del giudice che sarebbe territorialmente competente per la relativa controversia. La mediazione è obbligatoria nella controversie aventi ad oggetto diritti reali (proprietà, comodato, etc.), condominio, locazione, patti di famiglia, responsabilità medica e sanitaria, divisione, successione ereditarie, affitto di azienda, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità e contratti assicurativi, finanziari e bancari.

Gli avvocati, in questo caso, non sono parti attive del procedimento, ma assistono le parti, ed entrambi devo necessariamente presenziare almeno al primo incontro. Il procedimento è condotto da un terzo neutrale: il mediatore. Gli esiti della mediazione potranno essere di due tipi: il raggiungimento di un accordo conciliativo o il mancato raggiungimento dello stesso. L’accordo conciliativo, ove stipulato, risulterà anche dal verbale conciliativo e sarà titolo esecutivo ai sensi di legge. Gli avvocati che assistono le parti nella mediazione dovranno dare atto che l’accordo, ove raggiunto, sia conforme alle norme imperative ed all’ordine pubblico e non violi diritti indisponibili alle parti.

Entrambi gli accordi – di negoziazione assistita e di mediazione – hanno sempre per le parti efficacia esecutiva, ovvero hanno gli stessi effetti civile della sentenza. Sono previsti, poi, per la mediazione dei vantaggi fiscali, cosa che, invece, non è ancora prevista per l’accordo raggiunto in sede di negoziazione. Lo Studio fornisce assistenza e consulenza in tutte le fasi di negoziazione assistita e mediazione, sia facoltativa che obbligatoria, ricercando, attraverso il dialogo, una soluzione amichevole che possa portare le parti a gestire e a limitare le posizioni native che un conflitto inevitabilmente crea, nonché addivenendo a soluzioni possibilmente migliori di quelle che sarebbero imposte dal Tribunale. In ambito famigliare, poi, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, le coppie, anche con figli, che non soddisfino i requisiti necessari per concludere un accordo tra di loro davanti all’Ufficiale dello Stato Civile e, tuttavia, intendano separarsi o divorziare consensualmente, possono prescindere dal deposito di un ricorso al giudice per intraprendere un percorso diverso e più veloce: la negoziazione assistita da avvocati.

In una prospettiva di alleggerimento del carico di lavoro gravante sull’apparato giudiziario, il legislatore del 2014 ha infatti introdotto un canale alternativo di risoluzione della separazione e/o del divorzio, caratterizzato dalla sostituzione dell’attività del giudice con quella di due o più avvocati in funzione di garanti della correttezza e legalità della procedura negoziale intrapresa.

Dopo la sottoscrizione dell’eventuale accordo, gli atti (comprensivi di convenzione, accordo, mandato professionale e produzioni documentali) vanno trasmessi entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, affinché quest’ultimo possa procedere o all’apposizione del nullaosta o, in presenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti,  portatori di handicap od incapaci, al rilascio dell’autorizzazione necessaria per il successivo inoltro all’Ufficiale dello Stato Civile nei cui registri è stato iscritto o trascritto il matrimonio.

A questo proposito, è d’uopo segnalare che se, ai fini dell’apposizione del nullaosta, il procuratore si limita a verificare la mera regolarità degli atti; la concessione dell’autorizzazione è, invece, un adempimento che implica sempre il riscontro della conformità delle condizioni pattuite all’interesse dei figli, con la conseguenza che, difettando tale presupposto, al p.m. non residuerà altra scelta che quella di rimettere gli atti al Presidente del Tribunale, affinchè il procedimento (sino ad allora stragiudiziale) possa proseguire nelle forme ordinarie.

arbitrato e contenzioso

Lo Studio garantisce solide competenze nell’ampio contenzioso civilistico e commerciale e nel recupero dei crediti attraverso l’instaurazione di procedimenti di ingiunzione di pagamento, tradizionale fulcro del diritto delle imprese e dei privati, nonché nei procedimenti arbitrali, sia rituali che irrituali, anche avanti agli organi competenti. La competenza nelle materie sostanziali di riferimento consente di rispondere con efficacia alla soluzione delle problematiche insorte, all’esigenza di pianificazione strategica, sin dalla fase pre-contenziosa, prestando assistenza nelle controversie più complesse.

Lo Studio assume la difesa dei clienti in giudizio, anche in procedimenti cautelari, in ogni giurisdizione, ordinaria o speciale, dello Stato, e in ogni fase, stato e grado, in tutto il territorio italiano, segnatamente nelle controversie di natura civilistica, commerciale e famigliare, nonché nelle controversie dinanzi alle Autorità Indipendenti.

CONTATTI

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Via G.B. Tiepolo, 21 00196 - Roma
(+39) 06.68.74.062
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