L’Italia e il testamento biologico: a che punto siamo?

 

La Corte Costituzionale pochi giorni fa ha dichiarato non ammissibile il referendum sull’eutanasia e, ciò nonostante, su tale importante aspetto ci siano ancora molti passi da compiere.

In Italia è, tuttavia, possibile richiedere, tramite la redazione di un testamento biologico, la sospensione della nutrizione e dell’idratazione artificiali nell’eventualità futura in cui ci si trovi ad essere malati cronici e terminali. Il principio è enucleato dalla L. n. 219 del 2 dicembre 2017 intitolata “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. La Legge, istitutiva del Testamento Biologico, c.d. “DAT” (Disposizione Anticipata di Trattamento) ha previsto che tutte le disposizioni precedentemente redatte fossero acquisite nella Banca dati nazionale.

Il nostro ordinamento sancisce il diritto di ogni persona a conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo esauriente e con termini comprensibili riguardo la diagnosi e i possibili trattamenti medici, ma tale legge disciplina anche una possibile rinuncia agli stessi. Invero, nonostante siano passati quattro anni dalla sua entrata in vigore, ancora oggi il testamento biologico risulta uno strumento troppo poco utilizzato, diffuso e ancor meno pubblicizzato.

Esso consiste in una dichiarazione anticipata che qualunque soggetto maggiorenne, capace di intendere e di volere al momento della redazione, può esprimere per iscritto le proprie volontà riguardo a quali trattamenti sanitari essere sottoposto o indicare il proprio rifiuto riguardo a determinate scelte mediche e terapeutiche. Il provvedimento prevede che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. La forma del testamento richiesta è quella scritta dell’atto pubblico, della scrittura privata autenticata ovvero della scrittura privata semplice consegnata all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza per l’annotazione in un apposito registro. Nel caso in cui la persona non sia in grado di sottoscrivere l’atto, può compiere la sua manifestazione di volontà anche attraverso una videoregistrazione o un altro dispositivo che consenta di comunicare la sua volontà. Le scelte indicate in DAT possono essere sempre modificate o rinnovate, come un normale testamento il quale è sempre revocabile; la revoca deve essere compiuta nella medesima forma dell’atto. La DAT è esente dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, ad eccezione delle spese nei confronti del notaio. La legge prescrive la possibilità, ma non l’obbligo, di nominare un fiduciario che sostituisca il soggetto che sia divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria al fine di indicare le volontà del testatore.

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