Patrimoni acquisiti mortis causa possono incidere su riduzione e revoca dell’assegno

Con l’ordinanza n.18777 del 2 luglio 2021 la Cassazione ha respinto il ricorso di una donna contro l’ex marito che aveva ottenuto la revoca dell’assegno divorzile che le corrispondeva, in quanto erano cambiate le di lei condizioni a seguito dell’accettazione di una cospicua eredità a suo favore.

La Cassazione ha affermato che la situazione patrimoniale ed economica della signora aveva subito un miglioramento a fronte di una cospicua eredità ricevuta dallo zio corrispondente, all’incirca, all’ammontare dell’assegno divorzile calcolato per un tempo di 20 anni.

In effetti, sovente accade che in costanza di divorzio uno dei due ex coniugi riceva un’eredità da un proprio parente. Ebbene, in questo caso, l’eredità ricevuta dalla moglie è stata considerata, a tutti gli effetti, circostanza sopravvenuta rispetto al provvedimento divorzile incidente sulle condizioni economiche della donna e che diviene, così, notevole incremento patrimoniale.

Sovente i Tribunali statuiscono che qualora muti la situazione patrimoniale del beneficiario all’assegno, accertata in concreto dal giudice come rilevante, l’assegno potrà essere ridotto o addirittura revocato. La giurisprudenza sembra sempre più orientata a valutare nel complesso la situazione dell’avente diritto all’assegno considerando tutti i fatti sopravvenuti e provati come incidenti, ma occorre dapprima valutare l’entità della donazione o dell’eredità ricevuta: difatti, tali entrate patrimoniali possono giustificare la modifica o, addirittura, la revoca dell’assegno unicamente qualora l’entità ricevuta sia di una portata tale da modificare in modo rilevante le condizioni economiche dell’erede ex coniuge.

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