Con l’ordinanza n. 1129 del 14 gennaio 2022, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento secondo il quale, in sede di separazione dei coniugi, non pesa soltanto il reddito dell’obbligato, ma rilevano tutti gli elementi di ordine economico o comunque valutabili in termini economici: in sostanza, conta ogni reddito disponibile. Quali sono, dunque, gli elementi di cui bisogna tenere conto per determinare l’assegno di mantenimento?

Eccone alcuni:
1) il tenore di vita mantenuto dai coniugi nel corso della convivenza e, a seguire, il reddito dell’obbligato;
2) la titolarità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
3) il possesso di beni, eventualmente anche di proprietà di terzi, dei quali si possa disporre continuativamente e che appaiano idonei ad uno stile di vita agiato e lussuoso;
4) l’effettuazione da parte del ricorrente di investimenti finanziari;
5) la titolarità di immobili in nuda proprietà e partecipazioni in società risultanti in passivo o in stato di liquidazione;
6) l’utilizzo da parte del ricorrente di autovetture di lusso intestate ad altri;
7) cospicue elargizioni da parte della famiglia del ricorrente.

Infine, gli Ermellini evidenziano come non rilevi invocare un’interpretazione restrittiva per analogia con l’assegno divorzile, ispirato al criterio dell’autosufficienza del richiedente e non parametrato al tenore di vita durante le nozze, perché nella separazione il vincolo coniugale continua, mentre con lo scioglimento del matrimonio resta solo un dovere di solidarietà.

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