Con una interessante e recente pronuncia (ordinanza n. 40882/2021, una tra le prima a riguardo), la Cassazione ha stabilito che l’aiuto dei familiari scatta solo quando il figlio non è in grado di provvedere a se stesso, ad esempio perché privo di un reddito da lavoro per cause a lui non imputabili, e versa quindi in stato di bisogno.

Ma prima di condannare i genitori al versamento degli alimenti, bisogna verificare se il figlio abbia o meno diritto al reddito di cittadinanza e, in tal senso, la mancata richiesta equivale all’omessa ricerca di un lavoro. Secondo gli Ermellini, quindi, il non richiedere, pur avendone diritto, l’accesso a forme temporanee di provvidenza statale per fronteggiare lo stato di bisogno equivale a negare di averne bisogno.

Non importa che il sussidio sia stato alfine negato dallo stato. Quello che conta è la pregressa richiesta.

Diverso, ovviamente, il caso in cui il reddito di cittadinanza non sia erogabile a monte per mancanza dei requisiti di ottenimento: in tal caso, la mancata attivazione nel richiederlo non ha alcuna importanza al fine di chiedere gli alimenti ai genitori.

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