Un nuovo orientamento che sembra volgere al passato
Con una recentissima pronuncia (n. 32198/21), le Sezioni Unite della Cassazione hanno riformato il precedente orientamento in materia di revoca dell’assegno di mantenimento del coniuge che intraprende una nuova convivenza, escludendo qualsiasi automatismo.
In particolare, la Cassazione esclude come la nuova convivenza faccia venire meno la funzione assistenziale dell’assegno divorzile, ma non anche quella compensativa. Per tale motivo, il giudice di merito dovrà in primo luogo accertare rigorosamente la stabilità della convivenza e la decorrenza della stessa, ed in secondo luogo accertare la sussistenza della componente compensativa dell’assegno. L’onere della prova della intrattenuta convivenza e della stabilità di questa grava sull’ex coniuge obbligato, senza tuttavia dover dimostrare l’effettiva contribuzione di ciascuno dei conviventi al ménage familiare.
Se all’esito di tale accertamento si comprova che alla mancanza di mezzi adeguati si associano rinunce o scelte tra vita professionale e lavorativa pregiudicanti la condizione del coniuge economicamente più debole e non compensate per scelta autonoma dei coniugi al momento dello scioglimento del matrimonio, il coniuge più debole, benché si sia ricostituito una diversa comunità familiare, avrà comunque diritto ad un assegno atto ad operare il riequilibrio tra le due posizioni, in funzione perequativo-compensativa, parametrato al contributo data e alla durata del matrimonio.
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