Cambiare la serratura di casa ed impedire al proprio coniuge o compagno/a con cui si convive di rientrare nell’abitazione può configurare il reato di violenza privata previsto dall’art. 610 c.p., configurabile, ad esempio, se si impedisce l’esercizio del diritto del partner di accedere ad un locale o ad una delle stanze di un’abitazione, chiudendone a chiave la serratura, oppure se si impedisce all’avente diritto di entrare nella propria abitazione, apponendo una catena con lucchetto ad un cancello o cambiando la serratura d’ingresso. Prima che il Giudice decida a chi assegnare la casa o prima che decorra il termine stabilito sempre dal Giudice per lasciare la casa e togliere le proprie cose, nessuno può cambiare arbitrariamente la serratura di ingresso, specialmente se di accesso all’immobile di domicilio o residenza comune. La Cassazione ha più volte condannato il coniuge per aver sostituito la serratura della porta d’accesso alla casa coniugale non facendo così entrare l’altro coniuge. Lo Studio Legale de Belvis si avvale dell’ausilio di ottimi collaboratori che sapranno consigliarvi al meglio anche su aspetti penali relativi al Diritto di Famiglia, purtroppo spesso presenti in contrasti molto accesi.
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