Tutela, curatela e amministrazione di sostegno

Sostegno alle persone incapaci di autodeterminarsi
o di attendere ai propri bisogni

COSA DISCIPLINA?

Il nostro ordinamento disciplina alcuni istituti finalizzati a sostenere le persone che, per svariati motivi, si trovino private totalmente o parzialmente della capacità di autodeterminarsi o di attendere ai propri bisogni.
Si tratta degli Istituti della tutela, della curatela e dell’amministrazione di sostegno. Al fine di accedere a tali rimedi è, però, necessario rivolgersi al Tribunale con apposite procedure che lo Studio Legale de Belvis si occupa di curare, rappresentando coloro che ritengano che un loro congiunto, o loro stessi, necessitino di un supporto nella propria vita, anche in via preventiva, per evitare che lo stato di difficoltà possa determinare un pregiudizio sia delle condizioni di salute, che patrimoniali.

La tutela è un istituto giuridico mediante il quale si fornisce adeguata protezione a coloro che si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi o ai minori i cui genitori siano deceduti o, che per altre cause, non possano esercitare la responsabilità genitoriale.

Tale rimedio consente la nomina di un tutore, che si occuperà della cura della persona in difficoltà e del suo patrimonio rappresentandola in tutti gli atti. Con riguardo alla nomina, vi sono quattro tipologie di tutela:

  • Volontaria: il giudice nomina il tutore valutando l’opportunità di designare chi sia stato indicato dal soggetto incapace o dal genitore nel caso di minore;
  • Legittima: in mancanza di designazione, la tutela è affidata a parenti più prossimi o affini qualora non si ravvisino conflitti di interesse;
  • Dativa: la nomina ricade su persone che non siano parenti, liberamente scelte dal giudice tutelare;
  • Assistenziale: la nomina è affidata ad un ente di assistenza.

L’istituto della curatela interviene per il supporto di persone che versano in situazione fisiche o psicologiche che le privano, seppure parzialmente, della capacità di autodeterminarsi o di attendere ai propri bisogni, come gli inabilitati o i minori che si trovino in situazioni di conflitto di interesse con i propri genitori nelle procedure che li riguardino.

La legge n. 6/2004 ha, invece, introdotto l’istituto dell’amministrazione di sostegno, il quale prevede che la persona che, per effetto di un’infermità o una menomazione fisica o psichica, si trovi in condizione di impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare o indicata dal beneficiario.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti quegli atti che non richiedono la necessaria rappresentanza dell’amministratore di sostegno. Tale misura, in ragione della sua flessibilità e duttilità nel tempo (può anche essere revocata), e’ largamente preferita, dalla giurisprudenza prevalente, all’istituto dell’interdizione giudiziale, ormai del tutto residuale e marginale a casi estremamente specifici in cui l’amministrazione di sostegno non garantisca una tutela piena ed effettiva del caso concreto.

CONTATTI

1
Via G.B. Tiepolo, 21 00196 - Roma
(+39) 06.68.74.062
avvocati@studiolegaledebelvis.it
Privacy Policy

Cookie Policy